Aumenti di novembre 2026 CCNL Commercio: la tabella dei nuovi minimi per livello
Responsabile dei contenuti: Giovanni Bracale · Aggiornato il 25/09/2026
Aggiornato al 25/09/2026 · Lettura circa 5 min
Dal 1° novembre 2026 scatta una nuova tranche di aumento del CCNL Terziario, Distribuzione e Servizi (il "contratto del Commercio" firmato da Confcommercio con Filcams CGIL, Fisascat CISL e Uiltucs). È la penultima tranche del rinnovo sottoscritto il 22 marzo 2024, che ha validità economica dal 1° aprile 2023 al 31 marzo 2027: +35 euro lordi al mese al IV livello, riparametrati sugli altri livelli. L'ultima tranche arriverà il 1° febbraio 2027.
In questa guida trovi la tabella della paga base prima e dopo l'aumento, come riconoscerlo nel cedolino di novembre e che effetto ha su tasse, straordinari e TFR.
Il calendario degli aumenti del rinnovo 2024
Il rinnovo ha riconosciuto un aumento a regime di 240 euro mensili al IV livello, distribuito in più tranche (art. 213 dell'accordo di rinnovo):
- 1° aprile 2023: 30 euro (importo già in vigore da aprile 2023 e ricompreso nei 240 euro);
- 1° aprile 2024: 70 euro;
- 1° marzo 2025: 30 euro;
- 1° novembre 2025: 35 euro;
- 1° novembre 2026: 35 euro;
- 1° febbraio 2027: 40 euro.
Gli importi indicati valgono per il IV livello: per gli altri livelli l'aumento è riparametrato, cioè più alto per i livelli superiori e più basso per quelli inferiori.
Tabella: paga base per livello dal 1° novembre 2026
La tabella riporta la sola paga base (minimo tabellare) per un lavoratore a tempo pieno. L'indennità di contingenza non cambia con questa tranche (ad esempio al IV livello resta 524,22 euro), per questo nel cedolino vedrai aumentare solo la voce della paga base.
| Livello | Paga base fino al 31/10/2026 | Paga base dal 01/11/2026 | Aumento mensile lordo |
|---|---|---|---|
| Quadro | 2.183,09 € | 2.243,85 € | 60,76 €* |
| I | 1.966,54 € | 2.021,28 € | 54,74 € |
| II | 1.701,04 € | 1.748,39 € | 47,35 € |
| III | 1.453,94 € | 1.494,41 € | 40,47 € |
| IV | 1.257,46 € | 1.292,46 € | 35,00 € |
| V | 1.136,07 € | 1.167,69 € | 31,62 € |
| VI | 1.019,94 € | 1.048,33 € | 28,39 € |
| VII | 873,22 € | 897,53 € | 24,31 € |
| Operatori di vendita I cat. | 1.187,00 € | 1.220,04 € | 33,04 € |
| Operatori di vendita II cat. | 994,96 € | 1.022,70 € | 27,74 € |
* Per il livello Quadro il testo dell'accordo indica un aumento di 60,77 euro, mentre le tabelle retributive pubblicate da Filcams CGIL riportano 60,76 euro e una paga base di 2.243,85 euro: la differenza è di un centesimo, dovuta ad arrotondamenti. Nel dubbio fa fede quanto applicato dall'ufficio paghe in base alle tabelle ufficiali.
Sono un'AI, non un consulente del lavoro: gli importi sono quelli delle tabelle pubblicate dalle parti firmatarie, ma quelli della tua busta paga possono essere diversi (superminimi, accordi aziendali, part-time). Verifica sempre con l'ufficio paghe.
Anteprima febbraio 2027. Con l'ultima tranche la paga base passerà a: Quadro 2.313,29 €, I 2.083,84 €, II 1.802,50 €, III 1.540,66 €, IV 1.332,46 €, V 1.203,83 €, VI 1.080,77 €, VII 925,31 €.
Se non sai con certezza qual è il tuo livello, leggi la guida ai livelli del CCNL Commercio in busta paga.
Come riconoscere l'aumento nella busta paga di novembre
Nel cedolino di novembre 2026 (che molte aziende pagano a fine mese o nei primi giorni di dicembre) controlla:
- Paga base / minimo tabellare: deve corrispondere al nuovo valore del tuo livello. Se sei part-time, l'importo è riproporzionato alla percentuale di orario.
- Contingenza: resta invariata.
- Superminimo: se hai un superminimo e noti che è diminuito della stessa cifra dell'aumento, può esserci stato un assorbimento. L'art. 216 del CCNL stabilisce che gli aumenti di merito e gli scatti di anzianità non possono essere assorbiti; gli altri aumenti concessi dall'azienda possono esserlo solo se l'assorbimento era previsto da accordi sindacali o stabilito espressamente, al momento della concessione, come acconto su futuri aumenti contrattuali erogati dal 1° gennaio 2022. In caso di dubbio chiedi spiegazioni all'ufficio del personale.
Una tantum e arretrati. Per la tranche di novembre 2026 l'accordo non prevede una tantum: l'importo forfettario di 350 euro (IV livello) è stato pagato in due rate, a luglio 2024 e luglio 2025. Non sono previsti arretrati, perché l'aumento decorre dal mese in cui scatta; li vedresti solo se l'azienda applicasse la nuova paga in ritardo e poi recuperasse le differenze.
Per una panoramica di tutte le voci del cedolino puoi leggere la guida alla busta paga del CCNL Commercio e il glossario.
Nel 2026 l'aumento può essere tassato al 5%
La legge di bilancio 2026 (L. 199/2025, art. 1, comma 7) prevede che gli incrementi retributivi corrisposti nel 2026 in attuazione di rinnovi contrattuali firmati tra il 2024 e il 2026 siano tassati con un'imposta sostitutiva del 5% al posto di IRPEF e addizionali regionale e comunale. Il rinnovo del Commercio, firmato il 22 marzo 2024, rientra in questo periodo.
- Vale per i lavoratori del settore privato con reddito di lavoro dipendente 2025 non superiore a 33.000 euro.
- Riguarda gli aumenti che entrano nelle dodici mensilità, nella tredicesima e nella quattordicesima. Secondo l'Agenzia delle Entrate (circolari 2/E e 3/E del 2026) si applica anche alle tranche iniziate prima del 2026, per gli importi pagati nel 2026. Sono escluse le una tantum, gli scatti di anzianità, gli straordinari e il TFR.
- Si applica in automatico, salvo rinuncia scritta del lavoratore.
In busta paga lo vedi di solito come una trattenuta separata ("imposta sostitutiva") calcolata sulla quota di aumento. La norma riguarda gli importi pagati nel 2026: per il 2027 bisognerà vedere cosa stabilirà la prossima legge di bilancio.
Effetto su straordinari, tredicesima e TFR
Straordinari
Il CCNL (art. 211) calcola la quota oraria dividendo l'importo mensile per un divisore convenzionale: 168 per chi lavora 40 ore settimanali. Più alta è la paga mensile, più alta è la quota oraria su cui si applicano le maggiorazioni. Al IV livello, considerando solo paga base e contingenza, la quota oraria passa da circa 10,61 € (1.781,68 / 168) a circa 10,81 € (1.816,68 / 168): circa 21 centesimi in più per ogni ora, prima delle maggiorazioni. Per le percentuali di maggiorazione vedi la guida agli straordinari nel CCNL Commercio.
Tredicesima
La tredicesima del Commercio è pari a una mensilità della retribuzione di fatto e si paga alla vigilia di Natale (art. 220): la tredicesima 2026 terrà quindi già conto dell'aumento di novembre.
TFR
La quota annua di TFR è pari alla retribuzione dell'anno divisa per 13,5 (art. 2120 del codice civile). Con 35 euro in più al mese su novembre, dicembre e tredicesima, nel 2026 il TFR maturato aumenta di circa 7,78 euro (105 / 13,5). Su un anno intero con 14 mensilità l'effetto è di circa 36,30 euro (35 × 14 / 13,5). Puoi fare una stima con il calcolatore del TFR.
Gli importi di questa sezione sono indicativi e calcolati su un tempo pieno senza scatti o superminimi: verifica sempre con l'ufficio paghe o il consulente del lavoro. GioIA è un'AI che legge e spiega la busta paga, non sostituisce un consulente.
Cosa controllare nel cedolino di novembre
- La paga base corrisponde al livello indicato nel cedolino e alla tabella qui sopra (riproporzionata se sei part-time).
- Il superminimo non si è ridotto senza una ragione prevista dal CCNL o dalla tua lettera di assunzione.
- Se nel 2025 hai guadagnato fino a 33.000 euro, sulla quota di aumento compare l'imposta sostitutiva del 5% (se non hai rinunciato per iscritto).
- Il netto rispetto a ottobre: puoi fare un confronto con il calcolo dello stipendio netto.
Vuoi un controllo più veloce? Carica il cedolino su Analizza busta paga: GioIA legge le voci e ti spiega cosa è cambiato rispetto al mese prima. Se qualcosa non torna, la verifica finale spetta all'ufficio paghe o al consulente del lavoro.
Fonti
- Filcams CGIL – CCNL Confcommercio Terziario, tabelle retributive
- Accordo di rinnovo del 22 marzo 2024 (testo, art. 213 e art. 216)
- Confcommercio Milano – sintesi del rinnovo 22 marzo 2024
- CCNL Commercio – art. 211, quota oraria
- Agenzia delle Entrate – Circolare n. 2/E del 24 febbraio 2026
- Agenzia delle Entrate – Circolare n. 3/E del 24 giugno 2026
Domande frequenti
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